LeenO è il Computo su formato OpenDocument Format (ODF)
LibreOffice genera e gestisce file in formato OpenDocument Format (ODF) che è un formato standard aperto ISO/IEC 26300:2015. LeenO, essendo un add-on per LibreOffice, aderisce perfettamente allo stesso standard.
OpenDocument, come tale, garantisce interoperabilità senza barriere tecniche e legali anche tra sistemi operativi diversi, assicurando lo scambio dei dati corretto e sicuro oltre che l’accesso agli stessi a lungo termine. Le sue specifiche tecniche sono di pubblico dominio, per cui favorisce la concorrenza impedendo che dette specifiche siano detenute da un singolo produttore di software.
Per queste peculiarità LeenO è perfettamente in linea con le prescrizioni dettate dal comma 1. dell’art. 15 (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) del DM 7 marzo 2018 n.49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» – che testualmente recita:
https://leeno.org/leeno-e-il-computo-su-formato-opendocument-odf/https://i0.wp.com/leeno.org/wp-content/uploads/2018/09/odf12.png?fit=857%2C494&ssl=1https://i0.wp.com/leeno.org/wp-content/uploads/2018/09/odf12.png?resize=150%2C150&ssl=1BlogLibreOffice genera e gestisce file in formato OpenDocument Format (ODF) che è un formato standard aperto ISO/IEC 26300:2015. LeenO, essendo un add-on per LibreOffice, aderisce perfettamente allo stesso standard. OpenDocument, come tale, garantisce interoperabilità senza barriere tecniche e legali anche tra sistemi operativi diversi, assicurando lo scambio dei dati corretto...Giuseppe VizzielloGiuseppe Vizziellogiuserpe@giuserpe.itAdministratorLeenO - Computo metrico assistitoArt. 15.
Strumenti elettronici di contabilità
e contabilità semplificata1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. […]
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