Ciao Michele,
ho eliminato la possibilità di eseguire quella che era indicata come “contabilità semplificata” in quanto confondeva un po’ le cose.
Del resto lo stesso D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all’art 210 dice:
1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a
20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita’ puo’ essere redatta
in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore
dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo
valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei
lavori effettivamente eseguiti.
Per cui la norma identifica nella contabilità semplificata un modo per evitare del tutto la contabilità “canonica” fatta degli allegati che conosciamo.
Ai fini della contabilizzazione dei lavori privati è sufficiente che impresa e committente controfirmino un computo metrico a consuntivo.
E’ pur vero che senza la redazione di un registro di contabilità la stessa impresa non ha un documento contabile valido su cui poter apporre eventuali riserve.